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Regolamento della Scuola di Architettura

  

Art. 1

(Definizioni)

 

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a)      per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;

b)      per “Regolamento Didattico d’Ateneo”, il regolamento emanato  con decreto rettorale 6 maggio 2013, n. 518 – prot. n. 32434;

c)      per “Regolamento di Ateneo delle Scuole”, il regolamento emanato con decreto rettorale 16 ottobre 2012, n. 112263, prot. n. 952.

 

Art. 2

(Ambito di applicazione)

 

  1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento di Ateneo delle Scuole e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola di Architettura, istituita con delibera n.82 nella seduta congiunta Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013   nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto, del Regolamento Didattico d’Ateneo e del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

 

Art. 3

(Sede amministrativa)

 

  1. La Scuola di Architettura ha la propria sede amministrativa in via della Mattonaia, 14

 

 

Art. 4

(Attività della Scuola)

 

  1. La Scuola esercita le attività previste dagli artt. 30 e 31 dello Statuto e dell’artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

 

Art. 5

(Organi della Scuola)

 

  1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

 

Art. 6

(Consiglio della Scuola: composizione)

 

  1. Per la composizione del Consiglio della Scuola trovano applicazione l’articolo 31 dello Statuto e l’articolo 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

 

Art. 7

(Consiglio della Scuola: convocazione e funzionamento)

 

  1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta. 
  2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore  prima dell’orario della seduta. 
  3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto. 
  4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati. 
  5. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere resa pubblica mediante affissione dell’avviso all’albo e inserimento dello stesso nel sito web della Scuola. 
  6. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente. Ogni membro del Consiglio della Scuola può chiedere al Presidente l’inserimento di uno o più argomenti all’ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Presidente deve provvedere all’inserimento degli argomenti all’ordine del giorno fatta salva la facoltà di differimento alla seduta successiva.  
  7. Per il funzionamento del Consiglio della Scuola trova applicazione l’articolo 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole. 
  8. L’assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti. 
  9. I componenti elettivi del Consiglio della Scuola decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell’organo. In tal caso, trova applicazione l’articolo 47, comma 8, dello Statuto.
  10. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l’approvazione della maggioranza dei componenti. 
  11. Il verbale deve contenere l’elenco dei presenti e degli assenti, l’ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni. 
  12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro la seduta successiva. In quest’ultimo caso, il Presidente provvede a trasmettere preventivamente ai componenti del Consiglio della Scuola copia del verbale da approvare. 
  13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria della Scuola  e resa accessibile sul sito web della Scuola, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo. 

 

Art. 8

 (Commissioni interne)

  1. Il Consiglio della Scuola  può avvalersi del lavoro istruttorio o dell’attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l’esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
  2. La composizione e la definizione delle attribuzioni delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio della Scuola con apposita delibera prima dell’insediamento delle stesse. La delibera istitutiva può prevedere che alle commissioni possano partecipare componenti non appartenenti al Consiglio della Scuola.

 

Art. 9

 (Delegati)

  1. Il Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente, nomina i delegati della Scuola nelle materie di competenza della stessa.
  2. I delegati possono essere/sono (ndr.  a discrezione delle singole Scuole)  invitati a partecipare, senza diritto di voto,  alle riunioni del Consiglio per le questioni di loro competenza.

Art. 10

(Presidente della Scuola)

 

  1. Il Presidente della Scuola esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 11

(Vicepresidente)

 

  1. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, il Presidente può designare, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente.
  2. Il Presidente deve dare comunicazione al Consiglio della Scuola della nomina e della eventuale revoca del Vicepresidente nella prima seduta utile.

 

Art. 12

(Commissione paritetica docenti-studenti: composizione e funzionamento)

  1. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo delle Scuole.
  2. Qualora il numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola non sia tale da garantire la rappresentanza di tutti i corsi di studio coordinati dalla Scuola, la Commissione è integrata dai coordinatori di corso di studio eventualmente non rappresentati e per ciascuno di essi da un rappresentante degli studenti eletto da e tra i rappresentanti degli studenti nei rispettivi corsi di studio.
  3. A maggioranza assoluta dei membri della Commissione paritetica può essere prevista  la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti istruttori o consultivi, composta da una rappresentanza di docenti e di studenti rispettivamente eletti dai docenti e dagli studenti facenti parte la Commissione in composizione integrata.  
  4. La Commissione paritetica esercita le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 

 

Art. 13

(Funzioni assistenziali)

 

 

Art. 14

(Modifiche al presente Regolamento)

 

  1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio della Scuola  adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l’esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
  2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e dell’articolo 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

 

Art. 15

 

 

Art. 16

(Pubblicazione; entrata in vigore)

 

  1. Ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
 

Ultimo aggiornamento

28.06.2022

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